CARO BOLLETTE
ATTENZIONE ALLE MODIFICHE UNILATERALI DEL CONTRATTO

L’art. 3 della Legge 142/2022, entrata in vigore il 22 Settembre us, stabilisce la sospensione delle modifiche unilaterali delle condizioni relative al prezzo dell’energia fino al 30 Aprile 2023, anche in presenza di clausole contrattuali che prevedono la possibilità di modifiche unilaterali del prezzo delle utenze in capo ai fornitori.
Lo stesso art. 3, stabilisce l’inefficacia di tutti i preavvisi già inviati agli utenti, ricevuti anche prima dell’entrata in vigore della normativa, a patto che tali modifiche contrattuali non si siano già perfezionate in data anteriore al 22 settembre 2022 ed anche nel caso in cui sia salvaguardato il diritto di recesso del consumatore.
In buona sostanza, quindi, dovrebbe essere impossibile, per i fornitori, modificare unilateralmente le condizioni contrattuali sino ad Aprile 2023, ma è realmente così?
Negli ultimi tempi, i consumatori hanno segnalato invece la ricezioni di comunicazioni da parte dei fornitori che propongono modifiche unilaterali del contratto con tariffe superiori e l’avviso che, in caso di mancata accettazione, ricorreranno allo strumento della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ex art. 1467 c.c., ed alla conseguente attivazione del c.d. Servizio di Ultima Istanza.
In buona sostanza, se il consumatore rifiuta la rinegoziazione del prezzo, i fornitori ritengono risolto il contratto e cessano di fornire il servizio.
Il Servizio di Ultima Istanza, istituito da ARERA con lo scopo di garantire la continuità delle forniture per quei clienti che, altrimenti, rimarrebbero senza fornitore, ha tuttavia costi molto variabli, per i primi tre mesi di fornitura i prezzi sono quelli di mercato, mentre per i mesi successivi i prezzi aumentano in base ad un parametro offerto dal fornitore che si è aggiudicato la competenza in sede di gara per una determinata area.
Gli strumenti di tutela
Se il fornitore ha inviato una comunicazione di modifica unilaterale del contratto con avviso di risoluzione per eccessiva onerosità in caso di mancata adesione del consumatore, è necessario fare presente quanto disposto dall’art 3 della Legge 142/2022.
In caso abbia già risolto il contratto e attivato il Servizio di ultima istanza, il consumatore può rivolgersi al servizio di conciliazione on line dell’Arera ed in ogni caso richiedere un’inibitoria al Giudice affinché sospenda il provvedimento ovvero introdurre un giudizio volto alla verifica del corretto comportamento del fornitore.

Con la collaborazione del dott. Gianmarco Gregori

Sudio Legale Fusario

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