L’argomento è stato già trattato in una delle precedenti news letters in occasione della ricezione del rimborso della somma in favore di un nostro cliente che, a fronte del rifiuto del Tour Operator aveva deciso di procedere con un’azione civile.
Durante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, numerosi tour operator e società di trasporto aereo, ferroviario e marittimo hanno dovuto cancellare e/o annullare viaggi e spostamenti programmati dagli utenti-consumatori.
In tali casi la maggior parte dei tour operator e delle compagnie di trasporto hanno offerto ai clienti l’emissione di un voucher, anziché proporre di ottenere il rimborso delle somme già versate, nonostante quest’ultima facoltà sia prevista dall’art. 88 bis della L. 27/2020, risultando così in contrasto con la normativa europea, che prevede, in questi casi, la possibilità di scelta tra rimborso e voucher.
Quindi l’Autorità è intervenuta puntualmente per assicurare la corretta applicazione delle norme Europee sul diritto al rimborso, disapplicando la normativa nazionale che con esse contrastano.
Le nuove disposizioni valide a partire dal 26 maggio 2021, ovvero dall’entrata in vigore della legge 26 maggio 2021, legge di conversione del Decreto Sostegni effettivo dal 22 maggio 2021, hanno inciso significativamente sulla validità dei voucher estendendo la durata da 18 a 24 mesi per quelli relativi a servizi di trasporto, pacchetti turistici e soggiorni e da 18 a 36 mesi per spettacoli, eventi sportivi, musei e altri luoghi della cultura.
Tale novità comporta che, per richiedere il rimborso in contanti di un voucher non utilizzato sarà necessario aspettare la nuova scadenza (24 o 36 mesi dall’emissione), eccezion fatta per i voucher emessi per i servizi di trasporto, per i quali è possibile chiedere il rimborso monetario già 12 mesi dopo l’emissione.
La legge n. 69/2021 prevede anche che se il servizio di trasporto, il soggiorno o il pacchetto turistico sono stati acquistati tramite agenzia di viaggio, con il consenso delle parti il voucher del consumatore può essere ceduto all’agenzia stessa; sembrerebbe dunque che ciò rappresenti un’ulteriore possibilità di rimborso anticipato del voucher, ma non è chiaro in che termini e a quali condizioni tale cessione possa essere effettuata.
Per quanto riguarda gli eventi, la norma prevede ora che la durata dei voucher relativi a spettacoli dal vivo già emessi al 22 maggio, è estesa a 36 mesi solo se l’evento è rinviato ad una data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023.
I voucher emessi a titolo di cortesia o gesto commerciale non soggiacciono a dette regole.
In ogni caso, per un’esatta individuazione delle misure restrittive adottate a livello nazionale e nei Paesi europei ed extra europei è necessario consultare le fonti ufficiali, costantemente aggiornate, quale ad esempio il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale http://www.viaggiaresicuri.it/, in cui è possibile selezionare lo stato di destinazione o di interesse e prendere visione delle misure vigenti in loco.
Ricordiamo che è importante, nel caso ci si rechi all’estero, informarsi sulle misure di contenimento dell’emergenza adottate in loco, come l’obbligo di indossare mascherine e dispositivi di protezione, regole sul coprifuoco, distanziamento sociale, quarantene etc.
a cura dell’ avv. Giuseppina La Torre